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  REGOLAMENTO INTERNO (rev 03/2004)
Ludus Bergomensis
   
 

Art. 1 - Premessa.
Il presente Regolamento è redatto per l'uso interno dell'Associazione "Ludus Bergomensis" (d'ora in poi l'Associazione). Esso descrive le norme di comportamento cui tutti i soci dell'Associazione, nessuno escluso, si devono attenere per assicurare a tutti il dovuto divertimento senza danneggiare l'Associazione, i membri o terzi.
Responsabile della stesura e dell'aggiornamento di questo Regolamento è il Consigliere incaricato dal consiglio Direttivo. Egli ha il compito di notificarlo ai soci,i quali hanno l’obbligo di rispettarlo e di farlo rispettare. Il Regolamento, così come ogni eventuale modifica, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Limitazioni dettate dallo scopo sociale.
Lo scopo dell'Associazione, come stabilito nel suo Statuto, è quello di promuovere l'attività ludica e ricreativa nelle sue varie forme, senza fini di lucro. Di conseguenza è vietato utilizzare le risorse dell'Associazione per altri scopi, come il commercio, la propaganda politica, e altre attività non attinenti allo scopo sociale. Sono escluse da questo divieto le iniziative approvate dal Consiglio Direttivo, per esempio nel caso di sponsorizzazioni. Questo articolo non vieta naturalmente l'utilizzo dei locali per altre attività, visto che gli stessi non sono di proprietà dell'Associazione e la Circoscrizione può concederli a chiunque essa ritenga abbia diritto; è però vietato utilizzare il nome dell'Associazione collegandolo ad iniziative personali non autorizzate estranee alla sua funzione. Eventuali violazioni di questo divieto verranno perseguite in sede civile e penale.

Art. 3 - Comportamento dei Soci.
Il comportamento dei Soci dell'Associazione deve essere sempre improntato alla lealtà e al rispetto della persona. Non è ammessa alcuna forma di violenza fisica o verbale, né alcun tipo di frode.
Non è ammesso il gioco d'azzardo. Nella definizione di "gioco d'azzardo" rientra qualsiasi forma di gioco che possa causare un trasferimento permanente di denaro o beni da un giocatore all'altro, comprese le partite di giochi di carte collezionabili giocate con la posta (o "ante").
Non è ammesso usare i giochi per fare della propaganda o della discriminazione politica, religiosa, razziale o ideologica. E' ammesso rappresentare nel gioco tali situazioni, a patto che si distingua nettamente la realtà dalla finzione e non si offenda la sensibilità di qualche giocatore.

Art. 4 - Comportamenti nei confronti del materiale dell'Associazione.
Nei locali dell'Associazione è presente del materiale di consumo (gessi, matite, fogli di carta, gomme, ecc.) e del materiale ludico (giochi). Il materiale di consumo deve essere utilizzato solo per gli scopi ai quali è destinato e non deve essere rimosso o alienato.
Ogni socio può prendere a prestito il materiale ludico dell'Associazione dietro approvazione di un membro del Consiglio Direttivo, a patto che lo restituisca prontamente quando gli viene richiesto. Non è ammesso prendere a prestito del materiale quando si è prossimi ad un periodo di assenza prolungata.
L'alienazione di materiale ludico di proprietà dell'Associazione, sia essa in buona o mala fede, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art 8bis del Presente Regolamento e all'applicazione degli art. 624 e ss. C.P. in materia di furto, previo intervento delle Autorità competenti.

Art. 5 - Comportamento nei confronti dei locali e dei terzi.
I locali non sono di proprietà dell'Associazione, ma della Circoscrizione che potrebbe decidere di revocare l'autorizzazione all'uso in caso di condotta impropria. È perciò fondamentale impegnarsi perché non ci siano lamentele contro l'Associazione.
Il comportamento dei Soci deve essere improntato al buon senso e al decoro ed è vietato causare eccessivo rumore o disturbare altri gruppi.
È vietato danneggiare i locali e gli oggetti di proprietà di terzi. Chiunque causi dei danni è tenuto a rifonderli per intero ex art. 2043 ss. C.C.
Non è permesso consumare regolarmente pasti nei locali. E' tollerato mangiare saltuariamente, purché non si lascino rifiuti e non restino cattivi odori nei locali.
Non è ammesso sporcare o imbrattare i locali, le sedie o i muri. I rifiuti devono essere gettati negli appositi cestini o, se troppo ingombranti, direttamente nei bidoni.
Alla fine delle sessioni di gioco, ci si dovrebbe astenere dal trattenersi all'esterno a parlare, per non disturbare i vicini. Nel caso accadesse l'Associazione declina ogni responsabilità nei confronti dei soci. E' tollerata la permanenza all'esterno purchè breve e non lesiva delle libertà e dei diritti altrui.
La violazione di questo art. comporta l’applicazione dell’art. 8bis del Presente Regolamento.

Art. 6 - Assegnazione dei locali e gestione delle chiavi.
Il Consiglio Direttivo, presa visione degli orari e dei locali a disposizione dell'Associazione, stabilisce i criteri di utilizzo degli stessi, assegnando ai vari gruppi i locali negli orari appropriati. Gli orari non assegnati rimangono a disposizione per sessioni di gioco non schedulate. Ogni fascia oraria deve avere un responsabile di serata che risponde del comportamento degli altri giocatori. Ogni responsabile dovrà nominare un supplente che svolgerà le sue funzioni in caso di sua assenza.
E' permesso utilizzare per l'attività ludica solo le stanze che sono state assegnate. In caso di contestazioni, se la contestazione è tra membri dell'associazione e terzi fa testo l'orario esposto all'ingresso: in caso di problemi segnalare l'accaduto al Consiglio Direttivo, che in caso di violazione da parte dei terzi provvederà ad esporre lamentela presso la Circoscrizione. In caso di contestazione tra diversi gruppi dell'Associazione, si ricorda che l'assegnazione delle stanze ai gruppi è stabilita dal Consiglio Direttivo e il gruppo "titolare" dell'assegnazione ha la priorità nell'uso di una stanza, per cui eventuali occupanti devono spostarsi in un'altra stanza in tempo perché il gioco possa iniziare all'orario stabilito, senza perdite di tempo.
Le chiavi dei locali sono disponibili in numero limitato. Il Presidente autorizza alcuni Soci di comprovata responsabilità a possedere una copia di dette chiavi. È fatto assoluto divieto di duplicare le chiavi o di prestarle a terzi o a Soci non autorizzati dal Presidente. In caso di assenza di uno dei possessori delle chiavi, questi può cederne il possesso ad un altro Socio, Questi sarà ritenuto responsabile di qualsiasi cosa accada durante il possesso delle chiavi. Se un gruppo vuole utilizzare i locali in un orario non schedulato e nessuno è in possesso delle chiavi, dovrà rivolgersi a uno dei Soci possessori di chiavi che abitano in prossimità dei locali, che provvederà a fornire le chiavi e a responsabilizzare un socio come Responsabile Momentaneo di Serata.
In nessun caso i locali dovranno essere lasciati aperti. Se si trovano i locali già aperti per la presenza di altri gruppi, occorre verificare per tempo la presenza di persone in possesso di chiavi ed eventualmente contattare il Responsabile di Serata per poter chiudere quando si va via.
Qualora ci si trattenga nella sede oltre la mezzanotte, è fatto obbligo di chiudere il cancello e la porta a vetri.
Il socio detentore, o chi per esso, che violi questo articolo, è soggetto all’applicazione dell’art. 8bis del Presente Regolamento

Art. 7 - Tesseramento dei Soci.
La tessera dell'Associazione viene rilasciata di anno in anno ed è valida per un anno solare.
Tutti i soci devono portare sempre con sé la tessera. Il Responsabile di Serata (v. art. 8) può in qualsiasi momento richiedere a un Socio di esibire la tessera e allontanare dai locali chi non fosse in regola.
Sono ammessi giocatori "ospiti" (non iscritti all'Associazione) purchè si informi il Responsabile di Serata e comunque non in forma continuativa. È compito del Consiglio Direttivo aggiornare il registro degli ospiti.

Art. 8 - Applicazione del presente Regolamento.
Responsabile dell'applicazione del presente Regolamento sono i Consiglieri e il responsabile di una fascia oraria. Il responsabile ha il potere di allontanare temporaneamente un trasgressore: successivamente comunicherà l'accaduto al Consiglio Direttivo, che intraprenderà le azioni del caso, dal richiamo verbale fino all'azione legale. Ogni socio ha diritto ad appellarsi al Consiglio Direttivo se ritiene di essere stato richiamato o punito ingiustamente o se ritiene di essere stato leso da un altro Socio, e parimenti ha il diritto/dovere di segnalare al Consiglio Direttivo qualsiasi violazione del Regolamento. La decisione del Consiglio Direttivo è finale e inappellabile.
Il Presidente ha inoltre la facoltà di richiedere l'immediata restituzione delle chiavi in possesso di un Socio in qualsiasi momento. In questo caso la decisione del Presidente è inappellabile.

Art. 8bis – Sistema sanzionatorio
Sono previsti due tipi sanzionatori: i richiami e la sospensione.
Il richiamo è un provvedimento di entità minore, un socio verrà richiamato in caso di violazione (non grave) del Regolamento. Verrà tenuto conto del computo dei richiami. Una volta raggiunta la quota di tre richiami, si applicherà la sospensione. Al decorrere di un anno solare il computo personale dei richiami verrà azzerato.
La sospensione è il provvedimento previsto per violazioni gravi del Regolamento o di altre norme fondamentali per il buon vivere dell’Associazione. La sospensione consiste nell’interdizione dalle sale per 30 giorni dal momento dell’applicazione.
In caso di presenza del socio durante il periodo di sospensione sarà applicato l’art. 5 lett. C dello Statuto in merito alla radiazione in seguito a provvedimento disciplinare.
In caso di necessaria applicazione di una seconda sospensione, in suo luogo si applicherà l’art 5 lett. C dello Statuto.
La decisione dell’applicazione delle sanzioni è compito del Consiglio Direttivo ed è inappellabile.

Art. 9 - Disposizioni finali.
Per tutto quanto non espressamente trattato nel presente Regolamento, si applicano le norme della legislazione italiana e comunitaria.

 
 

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